Università
della
Svizzera
italiana
Academy
of Architecture
Laboratorio
di Storia
delle Alpi

 
 

Statutes

 

Nome e sede
Sotto il nome Associazione lnternazionale per la Storia delle Alpi e con sede in Lucerna si è costituita una società d'interesse collettivo (Codice Civile Svizzero, art. 60 ss.).

Articolo 1

Scopo
Incremento della ricerca storica dell'intero arco alpino.
Creazione di comunicazioni internazionali tra ricercatori e istituti di ricerca nel campo della ricerca alpina.
Patrocinio delle esigenze della ricerca storica alpina nei confronti di organizzazioni generali e istituzioni scientifiche.
Creazione di un pubblico interesse per le esigenze dell'associazione.

Articolo 2

Mezzi
L'associazione realizza i propri scopi con l'aiuto dei suoi soci come anche con la collaborazione di terzi. L'associazione:

  • provvede alla realizzazione di progetti di ricerca, congressi e pubblicazioni
  • può costituire commissioni speciali
  • cerca il contatto e la cooperazione con tutti i luoghi qualificati: università, istituti scientifici e organizzazioni, così come autorità di tutti i livelli e in tutte le regioni dell'arco alpino
  • sostiene il Laboratorio di Storia delle Alpi (Università della Svizzera italiana, Accademia di architettura), che ne assicura la sede sociale

Articolo 3

Finanziamento
L'associazione si finanzia con:

  • il suo capitale sociale e gli interessi che ricava da esso
  • le quote annue dei soci
  • donazioni, sovvenzioni e altri stanziamenti

per le obbligazioni, la società risponde solo con il patrimonio sociale.

Articolo 4

Qualità dei soci
Può diventare socio ordinario dell'associazione:

  • una persona fisica
  • una persona giuridica del diritto pubblico o privato

Accanto al socio ordinario, per il quale l'assemblea generale fissa la quota annua, sono previsti il socio fondatore e il socio onorario.

Articolo 5

Procedimento di assunzione dei soci
Sull'assunzione decide il Consiglio di amministrazione tramite una comunicazione scritta. Questa rende confermato per iscritto il nuovo socio. Il socio ottiene un esemplare dello statuto.
Le dimissioni avranno luogo attraverso una dichiarazione scritta al Consiglio di amministrazione.

Articolo 6

Esclusione del socio
Il Consiglio di amministrazione decide in via definitiva su ogni esclusione.

Articolo 7

Organi
Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea generale
  • il Consiglio di amministrazione
  • il Comitato operativo
  • i revisori dei conti

Articolo 8

Competenze dell'Assemblea generale
L'Assemblea generale dei soci è l'organo più alto e sovrano dell'associazione.
Essa ha i seguenti poteri:

  • Elezione del presidente, da uno a due vicepresidenti, del segretario generale, del cassiere
  • Elezione del Consiglio e del Collegio di revisione
  • Approvazione dei rapporti dei revisori
  • Dichiarazione di approvazione agli organi direzionali dell'associazione
  • Determinazione dell'ammontare delle quote sociali
  • Modifiche o integrazioni degli statuti
  • Decisione sullo scioglimento dell'associazione
  • Discussione e votazione tra tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione e i soci sulle delibere riguardanti gli affari in trattativa
  • Nomina dei soci onorari

Articolo 9

Formalità dell'Assemblea generale
L'Assemblea generale ordinaria viene convocata ogni due anni su invito del Consiglio di amministrazione.
L'Assemblea generale straordinaria viene convocata con richiesta scritta di 1/5 dei soci, oppure attraverso decisione del Consiglio d'amministrazione, o ancora attraverso decisione dell'Assemblea generale. L'invito scritto all'Assemblea generale è notificato ai soci 30 giorni prima.
Tranne altro regolamento in questo statuto, basta la semplice maggioranza dei voti per le decisioni dell'Assemblea generale. In caso di parità di voti si fa prevalere la decisione del presidente.

Articolo 10

Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è formato da un minimo di 9 soci. I punti di vista internazionali e interdisciplinari saranno tenuti in conto nella composizione del Consiglio. La durata della carica di Consigliere è di 4 anni. Il rinnovo del mandato per un secondo quadriennio è automatico
Al Consiglio di amministrazione spettano affari e decisioni che non sono affidate a nessun altro organo societario, come le informazioni ai soci.

Articolo 11

Comitato operativo
Il Comitato operativo è composto da un numero variabile di membri designati in funzione dei progetti di ricerca riguardanti l’associazione. Essi sono interpellati dal presidente e invitati alle riunioni di lavoro.

Articolo 11bis

Collegio di revisione
Il Collegio di revisione consiste di due revisori e un supplente. Due revisori esaminano i conti annuali come anche previsto dai conti dell'azienda e riferiscono al Consiglio di amministrazione ogni anno e all'Assemblea generale ogni due anni, un rapporto scritto e una proposta. I conti dell'anno si riferiscono all'anno del calendario.

Articolo 12

Scioglimento dell'associazione
L'Assemblea generale può deliberare lo scioglimento dell'associazione con una maggioranza di 2/3 dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio dell'associazione spetta a un'organizzazione o a un istituto che ha gli stessi scopi e che viene nominato dall'Assemblea generale.

Articolo 13

Disposizioni finali
Questo statuto entra in vigore il giorno della sua accettazione da parte dell'Assemblea generale costituente.

Articolo 14